Indennità di Accompagnamento

I soggetti che non possono deambulare e/o svolgere gli atti quotidiani della vita possono usufruire dell’indennità di accompagnamento.

  • L’indennità di accompagnamento viene erogata indipendentemente dall’età;
  • è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra;
  • non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma;
  • viene erogata al solo titolo della minorazione;
  • è indipendente dal reddito posseduto dall’invalido e dalla sua età;
  • non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale;
  • viene erogata anche ai detenuti.

Come ottenerla?

Di solito viene richiesta, secondo la gravità, congiuntamente all’invalidità civile.

Se non è stata fatta occorre seguire i seguenti passaggi:

  • Recarsi da un medico (comunemente è il medico di famiglia) abilitato alla compilazione on line del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante;
  • Presentare all’INPS via Internet, direttamente oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS), domanda di riconoscimento dei benefici;
  • Effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione Medico Legale integrata da un medico INPS, nella data che gli verrà comunicata.