I soggetti che non possono deambulare e/o svolgere gli atti quotidiani della vita possono usufruire dell’indennità di accompagnamento.
- L’indennità di accompagnamento viene erogata indipendentemente dall’età;
- è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra;
- non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma;
- viene erogata al solo titolo della minorazione;
- è indipendente dal reddito posseduto dall’invalido e dalla sua età;
- non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale;
- viene erogata anche ai detenuti.
Come ottenerla?
Di solito viene richiesta, secondo la gravità, congiuntamente all’invalidità civile.
Se non è stata fatta occorre seguire i seguenti passaggi:
- Recarsi da un medico (comunemente è il medico di famiglia) abilitato alla compilazione on line del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante;
- Presentare all’INPS via Internet, direttamente oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS), domanda di riconoscimento dei benefici;
- Effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione Medico Legale integrata da un medico INPS, nella data che gli verrà comunicata.