Progetto Vita: Disabilità, il nuovo decreto rivede la terminologia e le procedure di valutazione per Legge 104 e invalidità civile.

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62

Il decreto legislativo approvato definitivamente il 15 aprile 2024 ha introdotto delle importanti modifiche a diverse normative nazionali riguardanti disabilità, prestazioni sociali e normative per l’assistenza e l’integrazione sociale delle persone con disabilità.
Il decreto, il cui titolo è «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato» entrerà in vigore dal 30 giugno 2024, ma prevede che alcune disposizioni siano applicate dal 10 gennaio 2025. Il 1 gennaio 2026 entrerà in vigore in tutta Italia.

LA DEFINIZIONE DI DISABILITÀ

In prima battuta il decreto modifica la definizione di «condizione di disabilità»: una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.

Tale definizione va a sostituire il concetto di “persona handicappata”, ormai considerato obsoleto ai sensi della normativa internazionale.

La parola “handicap” viene ovunque sostituita dalle parole “condizione di disabilità”, mentre le parole “persona handicappata”, “portatore di handicap”, “persona affetta da disabilità”, “disabile” e “diversamente abile”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità».

LE LEGGI CHE VENGONO MODIFICATE

La prima normativa che viene modificata è dunque la Legge 104/22, nella definizione sopracitata e nelle procedure per l’assegnazione dei sostegni, nonché introduzione di nuove disposizioni relative agli accomodamenti ragionevoli.

Le altre principali normative che vengono modificate dal decreto sono le seguenti:

  • Legge 30 marzo 1971, n. 118 – Modifiche relative agli accertamenti dell’invalidità civile.
  • Legge 27 maggio 1970, n. 382 e Legge 26 maggio 1970, n. 381 – Modifiche agli accertamenti per cecità e sordità civile.
  • Legge 24 giugno 2010, n. 107 – Modifiche relative agli accertamenti per la sordocecità.
  • Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 – Integrazione delle disposizioni per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità nel nuovo sistema di valutazione.
  • Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Modifiche alle norme per il diritto al lavoro dei disabili.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016 – Aggiornamenti sui criteri per la concessione di assistenza protesica sanitaria e riabilitativa.

LE MODIFICHE ALLA LEGGE 104: QUANDO LE PAROLE CONTANO

L’articolo 3 della Legge 104 viene modificato in modo sostanziale. Da ora in poi la persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini dell’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, pagina web: https://www.reteclassificazioni.it/portal_main.php?portal_view=public_custom_page&id=25), individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.

LE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE E L’ELIMINAZIONE DELLA RIVEDIBILITÀ

L’articolo 9 del decreto stabilisce la composizione delle commissioni di valutazione.

Le commissioni si comporranno di due medici nominati dall’ INPS, di un componente ai sensi del comma 4 [un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell’Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti (ENS) e dell’Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuata in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione] e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni saranno presiedute da un medico INPS specializzato in medicina legale. Nel caso non sia disponibile un medico di medicina legale, l’INPS nominerà, come presidente, un medico con altra specializzazione che abbia svolto attività per almeno tre anni in organi di accertamento INPS in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso almeno uno dei componenti deve essere un medico specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti o affini.

Nel caso di minori, è previsto che almeno uno dei medici nominati da INPS sia in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona.

L’esito della valutazione di base è attestato da un certificato con validità non limitata nel tempo, in presenza delle condizioni individuate ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. c), che viene acquisito al fascicolo sanitario elettronico.

Nel caso di riconoscimento della condizione di disabilità della persona, saranno individuate nel medesimo certificato la necessità e l’intensità dei sostegni, nonché gli eccezionali casi in cui prevedere la rivedibilità, e il relativo periodo di validità del certificato.

Dal decreto non si evince però quali siano questi casi eccezionali, che dovrebbero includere le patologie oncologiche (alla luce delle nuove terapie che si stanno rendendo disponibili), ma sicuramente non solo queste. Il decreto non cita inoltre esplicitamente le procedure relative alle richieste di aggravamento, non è chiaro dunque se le procedure per tale richiesta continueranno ad essere possibili.

Secondo il decreto il procedimento di valutazione di base si conclude entro novanta giorni e, nei casi riguardanti soggetti con patologie oncologiche, entro quindici giorni, e, nei casi di soggetti minori, entro trenta giorni dalla ricezione del certificato medico introduttivo. Il suddetto termine è sospeso per sessanta giorni, prorogabili per ulteriori sessanta giorni, su richiesta, per conseguire l’integrazione documentale o gli approfondimenti richiesti.

Nel frattempo però le persone affette da patologie gravi e invalidanti non dovranno più attendere l’esito dell’accertamento relativo al riconoscimento della disabilità per poter richiedere e ricevere le prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali: sarà sufficiente il solo certificato medico.

IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÀ

Il riconoscimento della condizione di disabilità della persona determina l’acquisizione di una tutela proporzionata al livello di disabilità, con priorità per le disabilità che presentano necessità di sostegno intensivo e delle correlate prestazioni previste dalla legge, incluse quelle volte a favorire l’inclusione scolastica, presso le istituzioni della formazione superiore e lavorativa. Al riconoscimento della condizione di disabilità consegue anche la tutela dell’accomodamento ragionevole ai sensi dell’articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e la possibilità della richiesta dell’avvio del procedimento di valutazione multidimensionale per l’elaborazione del progetto di vita individuale, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 (Progetto Vita).

L’INVALIDITÀ CIVILE CONTINUERÀ A SEGUIRE LE TABELLE

Per quanto riguarda la valutazione dell’invalidità civile resta in vigore l’impiego di tabelle medico-legali relative alla condizione conseguente alla compromissione duratura, che dovranno essere elaborate sulla base delle più aggiornate conoscenze ed acquisizioni scientifiche.

Il decreto non cita esplicitamente chi dovrà redigere tali tabelle, con quali tempistiche, quali patologie o gruppi di patologie saranno inclusi e le modalità specifiche di redazione delle stesse.

L’ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE

Il decreto introduce il concetto di accomodamento ragionevole, definito a livello Europeo dall’articolo 5 della Direttiva 2000/78/CE, quale principio volto a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, secondo il quale il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire l’accesso al lavoro. Allo stesso modo, il considerando 20) della medesima Direttiva tenta di fornire una definizione di “ragionevole accomodamento” con “misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione della disabilità, ad esempio, sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento”.

Al fine di riconoscere l’accomodamento ragionevole e predisporre misure idonee per il suo effettivo esercizio dopo l’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il decreto dispone:

«Art. 5-bis. (Accomodamento ragionevole)

«1. Nei casi in cui l’applicazione delle disposizioni di legge non garantisce alle persone con disabilità il godimento e l’effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l’accomodamento ragionevole, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.».

IL PROGETTO DI VITA  E LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

Il decreto sancisce il diritto, per le persone con disabilità, a richiedere l’attivazione del cosiddetto PROGETTO DI VITA. Il Progetto di vita è definito come “strumento di accompagnamento nella vita delle persone”

Il decreto individua, nel Capo III, tutte le definizioni e gli strumenti necessari per rendere effettiva questo nuovo strumento che “individua, per qualità, quantità ed intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l’inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali. Nel progetto di vita sono altresì comprese le misure previste a legislazione vigente per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, nonché gli eventuali sostegni erogabili in favore del nucleo familiare e di chi presta cura ed assistenza”.

Il decreto, che determina una lunga serie di regole e parametri per l’applicazione del progetto di vita stesso, introduce il concetto di “valutazione multidimensionale”, un processo globale e dinamico interdisciplinare volto a identificare e descrivere la natura e l’entità dei problemi di carattere fisico, psichico, funzionale e relazionale/ambientale di una persona.

Ad effettuare la valutazione multidimensionale saranno (come stabilito dall’articolo 24), le unità valutative multidimensionali, che dovranno essere composte, insieme alla persona con disabilità (o all’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l’amministratore di sostegno, se dotato di poteri) da una serie di figure professionali ora stabilite per legge.

L’intero procedimento di valutazione, fondato sull’approccio bio-psico-sociale, tenendo conto delle indicazioni dell’ICF e dell’ICD, è ora normato. Sarà inoltre garantita la continuità dello stesso progetto, anche in caso di variazione, temporanea o definitiva, del contesto territoriale, di vita o del luogo di abitazione, tenendo conto della specificità dei contesti di riferimento.

DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (LEP)

Il decreto approvato lo scorso 15 aprile in Consiglio dei Ministri si accompagna ad un ulteriore provvedimento di attuazione della Legge Delega sulla Disabilità che istituisce una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) a favore delle persone con disabilità. Ricordiamo che la Cabina di regia, composta da rappresentanti istituzionali e del terzo settore, sarà responsabile di:

  • Identificare le prestazioni essenziali per le persone con disabilità.
  • Proporre linee guida per l’individuazione dei LEP, includendo il progetto individuale di vita come livello essenziale.
  • Coordinare l’integrazione dei LEP con i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e garantire la piena applicazione delle tutele previste per le persone con disabilità.

Chi siamo e cosa facciamo.

Siamo un’Associazione di Volontariato, formata da utenti, familiari e soci/e, interessata a fornire la propria esperienza e sapere in tema di Salute Mentale. Per questa ragione:

  • Collaboriamo per co-programmare e co-progettare con l’ASL RM6 interventi di riabilitazione nel Settore della salute mentale per promuovere la partecipazione attiva di utenti e dei loro famigliari nell’andamento dei servizi di salute mentale.
  • Forniamo supporto, accoglienza ed informazione sui servizi di salute mentale presenti sul territorio attraverso Gruppo di Auto Mutuo Aiuto, Multi Famigliari e partecipando alle attività dello Sportello informativo degli Esperti in Supporto tra Pari all’Ospedale dei Castelli.
  • Progettiamo e favoriamo iniziative, in collaborazione con il DSMDP, nei settori del tempo libero, dell’abitare autonomo e dell’inserimento lavorativo.
  • Partecipiamo alle iniziative nazionali  nel settore della Salute mentale quali il Movimento “Le Parole Ritrovare” e dell’associazione nazionale Esperti in Supporto tra Pari e alla settimana MAT Modena.
  • Interagiamo con il mondo lavorativo, in particolare delle cooperative, servizi sociali comunali per offrire una piena integrazione sociale delle persone affette da problematiche di Salute. Mentale.
  • Offriamo servizi di tutela dei diritti dei cittadini (Advocacy) e a beneficio degli utenti e familiari del DSMDP ASL RM6 per l’accesso alle cure e ai processi di riabilitazione.
  • Segnaliamo, in qualità di membri della Consulta sulla Salute mentale dell’ASL RM 6, tutte le iniziative mirate a migliorare l’assistenza, rappresentiamo inoltre il bisogno di salute dei cittadini, verifichiamo il livello di prestazioni sanitarie minime garantite e proponiamo iniziative culturali per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da disagio psichico.

Le nostre iniziative.

AttivaMente APS opera, cooperando con l’ASL RM6, soprattutto nel Comune di Albano Laziale.

Le attività realizzate sono relative a interventi di potenziamento dell’offerta socio-riabIlitativa del Centro Diurno “Il Volo Libero” che ha sede a via San Francesco 21a in Albano Laziale e di re-inserimento sociale delle persone in difficoltà attraverso una Convenzione con il Comune di Albano Laziale.

Il Centro Diurno “il Volo Libero” accoglie l’utenza di tutto il territorio dei Castelli Romani che comprende i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Ariccia, Genzano di Roma e Lanuvio.

La metodologia riabilitativa attuata dal centro Diurno tiene conto degli insegnamenti della scuola di Trento, legata ai concetti di empowerment e dei percorsi di recovery.

AttivaMente APS sostiene le attività dei Gruppi AMA utenti e familiari nelle aree dei disagio mentale in quanto primo passo verso la consapevolezza, il recovery e l’impegno sociale per la lotta allo stigma verso queste forme di malattia e di dipendenza.

AttivaMente APS partecipa alle attività della Consulta Dipartimentale per la Salute Mentale e Dipendenza Patalogiche attraverso il Vice Presidente che è anche Vice Presidente della Consulta e membro del GdL della Regione Lazio per la definizione delle linee di indirizzo per le attività relative ai progetti di riabilitazione finanziati con il Budget di Salute Mentale.

Con il Comune di Albano Laziale è stata sottoscritta una Convenzione mirata a:

  • acquisire una sede operativa disponibile per gli scopi dell’associazione presso i locali comunale di Via San Francesco 21a il Lunedì dalle 14.30 alle 18. Il Lunedì uno dei locali è stato concesso in uso al Gruppo AMA familiari “Mondo Nuovo”;
  • avere una seconda sede operativa disponibile il Giovedì pomeriggio e Venerdì mattina presso il Centro Anziani di via Borgo Garibaldi 12 ove si tengono attività quali il cineforum o incontri e corsi per gli associati;
  • concedere in “adozione” all’Associazione le seguenti aree verdi: Piazza Malaguti, Via Virgilio, Parco XXIV Maggio e Villa Corsini (attualmente interdetta a causa del pericolo, non ancora rimosso, di caduta rami). In questi aree verdi sono attivi due programmi socio-riabilitativi (Arte e Natura, Cura del Verde/Il verde che cura) progettati con l’ASL RM6 che vede il coinvolgimento di utenti del Centro Diurno, di volontari e di cittadini, nonché di accoglienza a Piani Terapeutici Riabilitativi Personalizzati gestiti dalle Cooperative sociali del territorio.

AttivaMente APS ha una convenzione con il Comune di Albano, insieme ad altre associazioni di Volontariato, nell’ambito del progetto Stazioni di Posta del PNRR che ha l’obiettivo di creare punti unitari di accoglienza, accesso e fornitura di servizi che costituiscano un punto di riferimento per le persone in condizioni di bisogno, attraverso la distribuzione di beni materiali e attività di valutazione multidimensionale del bisogno per attuare dei progetti volti all’inclusione sociale e lavorativa. Nell’ambito di tale progetto si avviano a tirocini di inclusione lavorativa persone in condizioni di disagio.

Approvata dalla Giunta Regionale la DGR 1270/2025 sul Budget di Salute

  • ll Budget di Salute è un modello di presa in carico generativo che contribuisce alla realizzazione di percorsi di cura nell’ambito di Progetti di Vita personalizzati in grado di garantire l’esigibilità del diritto alla salute ed alla piena inclusione sociale attraverso interventi sociosanitari fortemente integrati e flessibili. E’ costituito dall’insieme delle risorse economiche, professionali, umane e relazionali, necessarie a promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei a favorire una migliore inclusione sociale della persona.
  • Mira a capacitare la persona cioè ad aumentarne il potere e la contrattualità valorizzandone le risorse. Collega altresì Programma di Cura e Progetto di vita, in una modalità altamente personalizzata, fatti su misura, in un’ottica di welfare generativo di comunità. agendo su tutti gli assi dei determinanti sociali della salute (casa/habitat, formazione/lavoro, affettività/socialità e apprendimento/espressività/comunicazione).
  • Garantisce una governance pubblica (equipe sociosanitaria, UVMD, Case manager) in grado di integrare, monitorare e verificare gli interventi e le reciproche interazioni tra Programma di cura, Progetto di vita e welfare di comunità. Individua modelli regolativi di rapporto con il Terzo Settore improntati alla cogestione dei progetti e alla loro dinamicità, evitando deleghe inappropriate e scarsamente produttive da parte della pubblica amministrazione procedente. ll protagonismo delle persone si realizza nella co-costruzione dei singoli progetti personalizzati che si declinano sui principali determinanti sociali di salute (casa/habitat,formazione/lavoro, affettività/socialità e apprendimento/espressività/comunicazione) e si strutturano nella definizione di un accordo tra i diversi soggetti coinvolti.
  • Il BdS si concretizza nei progetti centrati su casa, lavoro e opportunità di socializzazione, che valorizzano le risorse personali e comunitarie. Questo approccio, in espansione in molte Regioni italiane, presenta ancora differenze attuative e gestionali, ma si configura come uno strumento chiave per l’inclusione e la dignità delle persone con bisogni complessi.

https://attivamenteaps.altervista.org/wp-content/uploads/2026/01/dgr-1270_2025_budget-di-salute-bur-1-5.pdf

CONTRIBUTI PUBBLICIAGLI ENTI NON PROFIT

La legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare ai commi da 125 a 129, modificata nella formulazione attuale dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (“Decreto Crescita”), che ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti (anche) dagli enti non profit.

I soggetti interessati: associazioni, fondazioni e Onlus L’obbligo in questione si applica alle associazioni, alle fondazioni e alle Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte: • delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; • dei soggetti di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Fra essi rientrano anche le società in controllo pubblico, così come le associazioni, le fondazioni ed in generale gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Per il 2025 AttivaMente APS ha ricevuto i contributi indicati nel documento di seguito allegato.

BILANCIO SOCIALE 2024

In data 7 Marzo 2025 l’Assemblea dei soci ha approvato il Bilancio Sociale 2024.

Il bilancio sociale è uno strumento di informazione e trasparenza al quale sono tenute le imprese sociali ed altri enti di Terzo settore (Ets) per mettere a disposizione degli stakeholder (lavoratori, associati, cittadini, pubbliche amministrazioni, ecc.), secondo modalità definite dalle linee guida, informazioni circa le attività svolte e i risultati sociali conseguiti dall’ente nell’esercizio.

COMUNICATO STAMPA PRESIDENTI DELLE CONSULTE DIPARTIMENTALI PER LA SALUTE MENTALE DEL LAZIO

Roma, 20 febbraio 2025

I Presidenti delle Consulte Dipartimentali per la Salute Mentale della Regione Lazio (ASL RM1, ASL RM2, ASL RM3, ASL RM4, ASL RM5, ASL RM6, ASL Rieti, ASL Viterbo, ASL Frosinone, ASL Latina) e della Consulta Cittadina per la Salute Mentale di Roma Capitale hanno deciso di creare un coordinamento per affrontare congiuntamente le problematiche riscontrate nel settore della salute mentale nel Lazio e discutere un piano d’azione con la Regione, al fine di risolvere le criticità emerse.

Per affrontare questa emergenza pubblica e la crisi che da tempo attanaglia la Sanità Pubblica e, in particolare, il mondo della Salute Mentale é stato richiesto un incontro urgente con l’On. Avv. Francesco Rocca, Presidente della Giunta Regionale del Lazio con delega alla Sanità, al fine di discutere un piano d’azione concreto basato su:

  • Destinazione del 5% del fondo sanitario regionale alla salute mentale, come stabilito dalla Conferenza Nazionale sulla Salute Mentale (2001) e ribadito dalla Corte Costituzionale.
  • Potenziamento della Rete dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSMDP) attraverso un Piano Straordinario di Assunzioni.
  • Uniformità organizzativa dei DSMDP sul territorio regionale per garantire una presa in carico omogenea dei pazienti.
  • Modifica della legge regionale 3 luglio 2006, 6, per includere come membri effettivi con diritto di voto i Presidenti delle Consulte Dipartimentali nella Consulta regionale.
  • Revisione della normativa regionale sulle emergenze di salute mentale e implementazione di protocolli per interventi domiciliari.
  • Integrazione del Piano Regionale Salute Mentale 2022-2024 con un focus su interventi territoriali e progetti terapeutici personalizzati.
Salute Mentale nel Lazio: Una Crisi da Affrontare con Urgenza

La Salute Mentale nella Regione Lazio, negli ultimi anni, ha subito trasformazioni inadeguate, segnate da continui cambiamenti organizzativi e significativi tagli alle risorse economiche. Questa situazione ha generato una drammatica diminuzione del personale medico dedicato, compromettendo gravemente la qualità delle cure e determinando insufficienze assistenziali sempre più evidenti.

I servizi per la Salute Mentale, invece di essere potenziati, hanno subito un rallentamento nella presa in carico dei pazienti. La discontinuità terapeutica è stata aggravata dai pensionamenti e dai trasferimenti del personale, rendendo difficile la realizzazione di progetti di riabilitazione e prevenzione. Tale scenario ha portato a un preoccupante aumento dei processi di re- istituzionalizzazione, in netto contrasto con le normative regionali che promuovono un approccio centrato sulla persona.

Dati Allarmanti sulle Carenze di Personale

In alcune Aziende Sanitarie Locali (ASL), la mancanza di figure professionali fondamentali è drammatica: psichiatri, neuropsichiatri infantili e psicologi risultano ridotti fino al 50% rispetto al fabbisogno, mentre anche infermieri ed educatori professionali sono gravemente sottodimensionati. Di conseguenza, i servizi si concentrano principalmente su trattamenti farmacologici a lungo termine e ricoveri, trascurando la prevenzione e l’inclusione sociale.

Un Impatto Devastante su Giovani, Anziani e Famiglie

Le conseguenze di questa crisi si ripercuotono in modo significativo sia sui giovani che a causa della pandemia hanno visto ulteriormente amplificato il loro disagio, sia per gli utenti adulti che hanno difficoltà a mantenere i canali di cura e, quindi destinati, al barbonismo domestico o a ricoveri impropri nelle residenze sanitarie assistite rendendo urgente un intervento strutturale. Le famiglie, spesso lasciate sole, si trovano a dover gestire situazioni di grande difficoltà senza un supporto adeguato.

Un Appello per il Futuro della Salute Mentale

La Salute Mentale deve essere una priorità per la Regione Lazio. Riteniamo essenziale avviare un dialogo costruttivo per garantire un futuro migliore ai cittadini e assicurare servizi all’altezza delle necessità del territorio.

In attesa di una risposta dalle Istituzioni regionali, restiamo disponibili per un confronto e ribadiamo la nostra determinazione a collaborare per il miglioramento dei servizi di Salute Mentale.

Il Coordinamento dei Presidenti delle 10 Consulte Dipartimentali per la Salute Mentale della Regione Lazio e della Consulta Cittadina per la Salute Mentale di Roma Capitale

Email: presidenticonsulte.lazio@gmail.com

DPR 1999 PROGETTO OBIETTIVO “TUTELA SALUTE MENTALE 1998-2000″

Il Decreto del Presidente della Repubblica, sotto scaricabile, costituisce “adempimento prioritario” previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, che individua la salute mentale fra le tematiche ad elevata complessità, per le quali si ritiene necessaria l’elaborazione di specifici atti di indirizzo. Esso ne riflette l’impostazione generale e gli indirizzi programmatici.

Esso non è stato aggiornato ma costituisce una linea guida nazionale per l’istituzione di alcuni servizi nei CSM, DSM, SPDC.

tra questi le funzioni del DSM ela sua organizzaizone in CSM, SPDC, Centri Diurni, Day Hospital, Strutture residenziali.

In particolare si pone l’accento su;

– l’attuazione da parte dei servizi di salute mentale di una prassi e di un atteggiamento non di attesa, ma mirati a intervenire attivamente e direttamente nel territorio (domicilio, scuola, luoghi di lavoro ecc.), in collaborazione con le associazioni dei familiari e di volontariato, con i medici di medicina generale e con gli altri servizi sanitari e sociali;

– il coinvolgimento delle famiglie nella formulazione e nella attuazione del piano terapeutico; si sottolinea che tale coinvolgimento deve essere ovviamente volontario e che la responsabilità dell’assistenza è del servizio e non della famiglia.

Nel DSM, nel corso del triennio, dovrebbero essere effettuati almeno i seguenti progetti:

  • un progetto che valuti la soddisfazione degli utenti, dei familiari e della popolazione entro la quale opera il DSM;
  • un progetto per migliorare la qualità della documentazione clinico-sociale degli utenti;
  • un progetto per migliorare la continuità dell’assistenza;
  • un progetto per la razionalizzazione dell’uso degli psicofarmaci;
  • un progetto sulla valutazione e sul miglioramento della soddisfazione degli operatori;
  • un progetto per migliorare la collaborazione con i familiari;
  • un progetto per la riduzione delle recidive.

IL DSM dovrebbe conoscere il numero dei “persi di vista” sui quali attivare inchieste confidenziali.

il CSM deve essere attivo, per interventi ambulatoriali e/o domiciliari, almeno 12 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana.

Presentato all’Ospedale dei Castelli di Ariccia il nuovo protocollo per Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) e Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO)

L’accordo è stato siglato dai soggetti coinvolti in queste procedure, ovvero dalla Asl Roma 6, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, il Tribunale di Velletri, la Polizia Locale di Comuni di Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Fracati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lariano, Lanuvio, Marino, Monte Compatri, Monte Prozio Catone, Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca Priora, Rocca di Papa, Velletri.

Il Protocollo intende definire una modalità operativa omogenea integrata e condivisa per l’esecuzione degli accertamenti e dei Trattamenti Sanitari Obbligatori a persone bisognevoli di interventi sanitari sull’intero ambito territoriale della Asl Roma 6, comprendente 21 Comuni.

Al termine delle presentazione il Vice Presidente di AttivaMente e Vice Presidente della Consulta Dipartimentale dell’ASL RM6, Dr. Leonardo Musmanno, ha dato la disponibilità di AttivaMente APS e della Consulta Dipertamentale ASL RM6 a voler dare un contributo, basato sulla competenza esperienzale maturata dai soci dell’Associazione e dalla Consulta, per gli aggiornamenti che si renderanno necessari sul Protocollo di Intesa che è stato concepito come un living document.

https://www.castellinotizie.it/2024/05/16/ariccia-presentato-allospedale-dei-castelli-il-protocollo-dintesa-per-i-trattamenti-sanitari-obbligatori-tso/

Regolamento per le provvidenze economiche del 15 marzo 2024

Valido dal 1 gennaio 2025

Il Regolamento in questione, in vigore dal 1 gennaio 2025, consente al Distretto Socio-sanitario RM6.2, Comune capofila Albano Laziale dei Comuni di Castelgandolfo, Ariccia, Genzano di Roma, Nemi e Lanuvio, di dare dei contributi ecnomici (provvidenze) in favore di persone con disagio psichico prese in carico dal Dipartimento di salute mentale, di cui alla legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, a partire dal compimento del 16° anno di età.

L’erogazione delle provvidenze economiche è parte integrante del programma terapeuticoriabilitativo, finalizzato a favorire il recupero psicosociale della persona con disagio psichico.

Possono essere erogate altresì dai competenti servizi sanitari, d’intesa con i distretti sociosanitari.

Le provvidenze economiche si distinguono in:
a) Assegno straordinario: è un beneficio economico a carattere di urgenza ed è finalizzato a fronteggiare situazioni eccezionali in particolare per agevolare l’avvio del processo terapeutico. Tale assegno, da corrispondere entro cinque giorni dalla proposta dell’équipe di cui all’articolo 5, comma 1, è concesso solo una volta l’anno e per un periodo massimo di tre mesi. Può essere erogato anche in un’unica soluzione, e non può superare l’importo di euro 800,00 mensili;
b) Assegno di emergenza temporanea: è un beneficio economico concesso ed erogato con le
modalità ed i tempi di cui alla lettera a), nelle more dell’assegnazione dell’assegno di cui alla
lettera c), e non può superare l’importo di euro 250,00 mensili;
c) Assegno ordinario: è un beneficio economico, fa parte del programma terapeutico ed è
proposto dall’équipe di cui all’articolo 5, comma 1, nelle situazioni ordinarie in cui si ritiene
necessario il supporto economico al percorso terapeutico riabilitativo, in assenza di situazioni
di particolare complessità. L’assegno ordinario è corrisposto per un periodo massimo di un
anno, eventualmente rinnovabile e l’importo massimo mensile è di euro 500,00;

d) Assegno di cura per l’inclusione sociale: è un beneficio economico o un titolo valido per
l’acquisto e la fruizione di prestazioni da soggetti accreditati del sistema integrato degli
interventi e servizi sociali. L’assegno fa parte del progetto terapeutico a sostegno degli
obiettivi individuati nei diversi assi dei determinanti sociali della salute (quali casa e habitat,
formazione e lavoro, socialità, apprendimento, espressività e comunicazione), nonché della
deistituzionalizzazione dell’assistito. L’assegno può essere utilizzato a titolo esemplificativo,
sulla base del bisogno, della fascia di età e della situazione economica della persona per:

  • contribuire alle spese alloggiative e di supporto all’abitare autonomo (ivi comprese
    l’eventuale compartecipazione alla retta per la permanenza in strutture socioassistenziali
    di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41);
  • per finanziare attività di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo
    delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior
    livello di autonomia possibile;
  • per attività di avviamento al lavoro, anche in forma di tirocinio extracurriculare o di
  • inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale;
  • per attività risocializzanti, per il tempo libero e per l’inclusione sociale;
  • per attività di supporto domiciliare per il raggiungimento di obiettivi scolastici e
    formativi.
    Tale assegno è corrisposto per un periodo massimo di 24 mesi, eventualmente rinnovabile per
    ulteriori 12 mesi. L’importo massimo mensile dell’assegno è di euro 800,00.